Statuto



ARGIS

ASSOCIAZIONE DI RICERCA PER LA GOVERNANCE DELL'IMPRESA SOCIALE


STATUTO


Art. 1 – COSTITUZIONE

È costituita ai sensi della L. 383/00 e della L.R. della Lombardia n. 28/96 una associazione di promozione sociale denominata “ARGIS Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale” con sede legale in Milano, via Montenapoleone 10.
L’Associazione potrà avere altrove la sede operativa e costituire delegazioni e uffici.
L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di:
promuovere e sviluppare la cultura dell’impresa sociale proponendosi come comunità dove l’incontro e lo scambio di opinioni e di esperienze ne sostengono le azioni concrete;
valorizzare il principio della sussidiarietà, riconoscendo il ruolo, la sensibilità e l’opera virtuosa dell’impresa sociale in tutti gli ambiti dove essa è presente e dove lo Stato sia sussidiario all’impresa stessa;
favorire la formazione di una classe dirigente per il sistema dell’impresa sociale;
sviluppare l’associazionismo e il volontariato.
L’Associazione perseguirà tali scopi attraverso:
-     la definizione delle regole e delle linee guida rispetto all’agire socialmente responsabile e solidale;
la reciproca conoscenza di esperienze di apprendimento;
il continuo aggiornamento circa le best practices professionali e societarie;
l’informazione aggiornata sulle fonti e sui contatti nei diversi ambiti di attività;
l’organizzazione di incontri, corsi di aggiornamento, eventi, anche in collaborazione con altri organismi o Enti orientati in tali settori, o in altri settori complementari per la promozione e lo sviluppo di attività socialmente utili;
lo svolgimento di qualsiasi attività culturale, di studi, ricerche aderenti agli scopi dell'Associazione;
lo sviluppo di progetti di comunicazione;
la promozione dello scambio culturale e scientifico con tutte le componenti sociali;
il ricevimento di contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni di qualsiasi natura, sia da enti statali e locali, sia da persone fisiche e giuridiche, con la condizione che le eventuali sponsorizzazioni coinvolgano l’Associazione nel suo complesso ed in quanto tale, senza che possa in alcun modo interferire con l’immagine dei singoli;
erogare di contributi, svolgere attività pro bono e/o assumere partecipazioni, limitando la responsabilità alle quote od azioni sottoscritte.
L' Associazione interagisce con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali od internazionali, che perseguano finalità analoghe ovvero complementari alle proprie.
L’Associazione svolge, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell’Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto all’Associazione stessa.
L’Associazione potrà altresì essere portatrice di istanze e proposte al sistema istituzionale.
L’Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 – ASSOCIATI

Gli Associati si dividono in:
Associati Promotori: coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
Associati Ordinari: le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividono le finalità dell’Associazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro ovvero con collaborazioni o attività, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo, ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Essi vengono classificati in Ordinari Semplici e Ordinari Sostenitori, in base al diverso ammontare delle quote annuali che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo;
Associati Benemeriti: le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire per almeno un triennio al patrimonio dell’Associazione, mediante un contributo in denaro beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
L’ammissione dei nuovi Associati ha effetto dalla data del versamento della relativa quota annuale, salvo parere contrario inappellabile del Consiglio Direttivo, che può essere comunicato per iscritto all’interessato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della notizia del versamento da parte degli uffici dell’Associazione.
Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell’Associato alla vita associativa.
Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.

Art. 4 – RECESSO ED ESCLUSIONE

L’Associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha effetto immediato.
Il Consiglio Direttivo decide all’unanimità l’esclusione degli Associati, anche Fondatori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
morosità;
inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell’Associazione.
L'esclusione ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, il quale dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
Nel caso in cui l'escluso non condivida gli effetti e/o le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente statuto.

Art. 5 – AMICI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli Amici dell’Associazione sono le persone fisiche o giuridiche e gli enti o le istituzioni che condividono le finalità dell’Associazione, e vogliano ad essa contribuire mediante contributi in denaro, beni materiali o immateriali, servizi, attività professionale ed altre utilità impiegabili dall’Associazione.

Art. 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a)le quote associative versate dagli Associati;
b)i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
c)i contributi liberi offerti da Associati e da terzi;
d)i contributi ed i finanziamenti stanziati da Enti Pubblici o Privati;
e)le rendite mobiliari e immobiliari.
Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite, fermo restando l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ovvero di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 15 dicembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio di previsione per l’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio per l’esercizio decorso, da sottoporre all’Assemblea degli Associati  per la definitiva approvazione.
È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell’Associazione.

Art. 8 – ORGANI

Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
i Revisori dei conti;
il Segretario Generale;
il Comitato tecnico-scientifico;
Collegio dei Probiviri.
Nessuna carica sociale dà diritto ad alcuna remunerazione, tranne quanto previsto all’art. 14 per il Segretario Generale.

Art. 9 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l’iscrizione e con i relativi pagamenti; essa può riunirsi in seduta ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria viene convocata, anche in luogo diverso dalla sede associativa, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Ogni Associato maggiore di età ha diritto ad un voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria delibera su:
a)le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
b)il rendiconto patrimoniale, finanziario ed economico dell’esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore dei conti;
c)l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e, tra di essi, del Presidente e fino a due Vice Presidenti;
d)l’elezione del Revisore dei conti;
e)eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all’Assemblea.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

Art. 10 – CONVOCAZIONE E QUORUM

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei. In casi di urgenza l’Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati 10 giorni prima della data fissata, al loro ultimo domicilio comunicato agli uffici amministrativi dell’Associazione.
Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa per l’anno in corso.
Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di cinque.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento di almeno metà degli Associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
L’Assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall’Assemblea stessa. Chi presiede designa un Segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Art- 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 11 (undici) membri.
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica sino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione con il primo dei non eletti, o, in mancanza o rifiuto dei non eletti, il Consiglio Direttivo rimette la nomina alla prima successiva Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che ne ravveda l’opportunità, con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno 3 giorni prima della data fissata.
Il Consiglio potrà anche essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato tecnico-scientifico.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art . 12 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.
Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo nomina altresì i componenti del Collegio dei Probiviri.
Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto.
Il Consiglio, nell’ambito dei suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, elegge il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario Generale e, ove lo ritenga opportuno, uno o due Vice Presidenti, il o i Presidenti Onorari dell’Associazione.

Art. 13 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli Associati ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell’Associazione. Il Presidente resta in carica sino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.
Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Coadiuvato dal Segretario Generale, ove nominato, egli cura il funzionamento amministrativo dell’Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegatogli del Consiglio.
In caso d’urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, informandone però il Consiglio stesso nella seduta successiva, il quale dovrà confermare o annullare le decisioni assunte dal Presidente.
In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso della nomina di due Vice Presidenti dal più anziano di età. In assenza di Vice Presidenti è sostituito dal Consigliere presente più anziano di età. Il Presidente può delegare alcuni dei propri poteri a Vice Presidenti o a Consiglieri, nonché nominare procuratori speciali anche esterni al Consiglio.

Art. 14 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo, anche al proprio esterno, tra persone esperte in materia amministrativa e contabile e resta in carica sino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.
Il Consiglio Direttivo determina altresì il compenso del Segretario Generale.
Il Segretario Generale ricopre la carica di Segretario delle riunioni del Consiglio Direttivo, è il responsabile organizzativo/gestionale/amministrativo dell’Associazione, svolge le mansioni delegategli dagli organi direttivi dell’Associazione, collabora con il Presidente nell’esercizio delle funzioni, controlla gli atti e li fa eseguire secondo le linee impartite dagli organi direttivi medesimi.

Art. 15 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo dell’Associazione ed è composto da 5 a 11 membri, oltre al Presidente dell’Associazione che ne è membro di diritto, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d’interesse dell’Associazione.
Il Comitato tecnico-scientifico svolge, su richiesta del Consiglio Direttivo, una funzione di natura tecnico-consultiva e propositiva in merito ai programmi di attività culturali e scientifiche dell’Associazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.
I membri del Comitato tecnico-scientifico durano in carica sino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e sono confermabili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il Comitato tecnico-scientifico nomina al suo interno un Presidente che provvede alla convocazione delle riunioni, [senza obblighi di forma purché] con tempi e mezzi idonei di ricezione dell’avviso. Il Comitato tecnico-scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 16 – REVISORE DEI CONTI

L’Assemblea nomina, scegliendo tra persone esperte in materia contabile, un Revisore o un Collegio composto da due a tre Revisori, che dura in carica sino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina. Possono essere scelti anche soggetti che non siano associati; la carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e del Comitato tecnico-scientifico.
Il Revisore ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell’Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell’esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Revisore resta comunque in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

Art. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’Associazione può avvalersi di un organismo denominato “Collegio dei Probiviri”, composto da 3 a 5 associati
Il Collegio dei Probiviri ha durata in carica pari al Consiglio Direttivo che lo ha nominato e i suoi membri possono essere sostituiti e revocati dal Consiglio Direttivo stesso. I componenti del Collegio dei Probiviri non possono essere membri del Consiglio Direttivo. La composizione del Collegio dei Probiviri può essere modificata, anche mediante la nomina di nuovi membri, dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di coadiuvare in modo neutrale ed indipendente l’Associazione, anche al fine di fare rispettare dagli Associati eventuali codici di comportamento dell’Associazione e di monitorarne il rispetto.
Il Collegio dei Probiviri ha funzione di regolare ed indirizzare il tentativo di conciliazione in caso di eventuali controversie o contestazioni che dovessero insorgere tra Associati e l’Associazione rappresentata dal suo Consiglio Direttivo. In tale ambito il Collegio dei Probiviri potrà esercitare le sue funzioni conciliative o decisorie solo su iniziativa di parte (Associato, da un lato, o Associazione, dall’altro lato).
Il Collegio dei Probiviri ha altresì la funzione consultiva, riferendo direttamente al Consiglio Direttivo proposte e suggerimenti affinché il Consiglio Direttivo adotti eventuali opportuni provvedimenti. In tale ambito il Collegio dei Probiviri ha funzioni ex officio, e quindi potrà procedere anche senza iniziativa di parte alcuna secondo programmi di lavoro che riterrà opportuni.
In caso di esigenze di supporto da Associati per ricerche ed approfondimenti sui temi di propria pertinenza, il Collegio dei Probiviri informerà preventivamente il Consiglio Direttivo per ogni utile coordinamento con il Comitato tecnico-scientifico.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno quattro volte all’anno, indipendentemente dalla circostanza che siano emerse situazioni problematiche in relazione a singoli Associati.
In tali riunioni il Collegio dei Probiviri esprime proposte e suggerimenti, anche nel merito del codice di comportamento, per ottenere la migliore osservanza delle regole ivi stabilite.
Il Collegio dei Probiviri deve inoltre  riunirsi senza indugio al verificarsi di eventuali situazioni problematiche che possano rappresentare premesse a possibili provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo circa singoli Associati.

Art. 18 – SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio, con deliberazione dell’Assemblea, che nomina uno o più liquidatori, ad altre associazioni senza scopo di lucro o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale, ed in particolare la L. 383/00 e la L.R. della Lombardia n. 28/96 e loro successive modifiche.